L’Imposta Municipale Unica (IMU)
Per un semplice calcolo possiamo condurvi tra i tanti calcolatori on-line a questo in particolare:
Calcolatore I.M.U. on line: http://www.calcoloimu.it/
Presupposto di Imposta:
L’IMU ha come presupposto dell’imposta il possesso di beni immobili ossia : fabbricati o terreni, compresa l’abitazione principale(“l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.”) e le sue pertinenze(“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”) .
Nella formulazione iniziale avrebbe dovuto accorpare le varie imposte esistenti sui beni immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze. Il soggetto attivo dell’imposta è il comune , il soggetto passivo il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le rispettive quote di possesso.
Con una quota di imposta pari al 50% dell’importo calcolato su tutto il parco immobiliare comunale con aliquota base dello 0,76%, al netto del gettito derivante da “abitazioni principali” e “pertinenze”, fabbricati rurali ad uso strumentale e senza tener conto delle detrazioni e delle modifiche alle aliquote è riservata allo Stato. Tale quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Da questo versamento contestuale si deduce che il Comune non sia tenuto ad incassare interamente il tributo per poi riversare allo Stato la parte di sua spettanza, ma fin dal momento del pagamento (che avviene mediante modello F24) il gettito verrà ripartito tra i due Enti. L’accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme così recuperate, gli interessi e le relative sanzioni.
Base Imponibile:
La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale, il tutto rivalutato del 5% se fabbricato, del 25% se terreno. I moltiplicatori sono:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5), tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
f) 135 per i terreni (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110).
Quando pagare
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
Versamenti
(3 rate)
la 1a e la 2a rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la 3a è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;
(2 rate)
la 1a rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione; la 2a , entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata;
Ravvedimento operoso ( 3 possibilità ) :
Il “ravvedimento sprint”: che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.
Il ”ravvedimento breve” (mensile) che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; Dopo il 14° giorno ed entro il 30° la misura del 30 per cento, la sanzione si riduce di 1/10 e quindi al 3.
Il “ravvedimento lungo” (annuale) che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il trentesimo giorno, la sanzione si riduce di 1/8 e quindi al 3,75%.